Lavoratori precoci: termini uniformati a quelli per l’APE sociale

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata devono essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno (INPS, messaggio 17 febbraio 2025, n. 598).

Il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) ha disposto (articolo 29, comma 1) l’uniformazione dei termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci (articolo 1, commi da 199 a 205, Legge n. 232/2016) a quelli fissati per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’indennità di APE sociale (articolo 1, commi da 179 a 186 della stessa legge).

Pertanto,  a decorrere dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge n. 203/2024), le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio per i lavoratori precoci, in corrispondenza con le scadenze già fissate per l’indennità di APE sociale, devono essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.

Inoltre, il successivo comma 2 dell’articolo 29 del Collegato Lavoro prevede che le domande acquisite trovano accoglimento esclusivamente se, all’esito delle attività di monitoraggio, residuano le necessarie risorse finanziarie.

Tenuto conto della disposizione in esame, sono anche modificati i termini entro i quali l’INPS deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica del beneficio per i lavoratori precoci.

Quindi, le comunicazioni in questione sono effettuate, uniformemente a quanto previsto per l’indennità di APE sociale, entro il 30 giugno per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo del medesimo anno, entro il 15 ottobre per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio del medesimo anno, entro il 31 dicembre per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Le domande presentate oltre i termini di scadenza del 31 marzo e del 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione esclusivamente dopo l’esito positivo del monitoraggio degli scrutini precedenti, in quanto residuino le necessarie risorse finanziarie.

Nel caso in cui l’onere finanziario, accertato anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento, in applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 203 della Legge n. 232/2016 e di cui all’articolo 11 del D.P.C.M. n. 87/2017, e al conseguente posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.

CIPL Terziario Confcommercio Toscana: individuati i periodi di stagionalità

Firmato l’accordo in tema di lavoro stagionale che decorrerà dal 1° aprile 2025

L’11 febbraio 2025 le Parti sociali Confcommercio Toscana, Fisascat-Cisl e Uiltucs Toscana hanno siglato il verbale di accordo per le aziende che, pur non esercitando attività di carattere stagionale, devono gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, in quanto operanti in località a prevalente vocazione turistica. 
Si individuano i seguenti periodi di stagionalità: 
– per le destinazioni marine, dal mese di aprile al mese di ottobre;
– per le destinazioni montane e di prossimità, dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio. 
Durante il periodo delle festività natalizie (dal 15 novembre al 15 gennaio) possono essere conclusi contratti stagionali che dovranno prevedere una durata contrattuale non inferiore a 16 giorni lavorativi e durante le fasce di lunga stagionalità, dovrà prevedere un minimo di almeno due mesi contrattuali. 
I datori di lavoro che intendono avvalersi di quanto previsto dall’accordo, che decorrerà dal 1° aprile 2025, dovranno inviare apposita richiesta di adesione all’Osservatorio Regionale del Lavoro (ORL).

Ebac: contributo spese per l’acquisto del laboratorio artigiano

Stabilito un contributo per le spese di: perizie, spese tecniche, intermediazione agenziale e spese notarili

L’Ente Bilaterale Artigianato Campania concede un contributo, pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 3.000,00 euro per le spese relative all’acquisto del laboratorio artigiano. 
In particolare, sono incluse le seguenti tipologie di spesa: perizie, spese tecniche, intermediazione agenziale e spese notarili.
A tal fine, si riportano i documenti da allegare alla richiesta:
– documentazione attestante le spese sostenute;
– autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy (mod. EBAC);
– fotocopia documento identità. 
Qualora fosse necessaria assistenza, è possibile recarsi in uno degli Sportelli Territoriali attivi su tutto il territorio campano oppure presso la sede EBAC (previo appuntamento)..

CCNL Terzo Settore (Fesica-Confsal): rivalutati gli importi della Paga base Nazionale Conglobata



Dal 1° gennaio prevista la rivalutazione di un punto percentuale


Il 31 gennaio si sono incontrate Confimprese Italia e Fesica Confsal al fine di valutare il rapporto tra retribuzioni e potere d’acquisto per i dipendenti del terzo settore, come previsto dal CCNL del 20 luglio 2023.
Le Parti hanno, infatti, stabilito la rivalutazione di un punto percentuale (+1%) dal 1° gennaio 2025.
Di seguito gli importi.































TABELLA RETRIBUZIONI 
Importo Livelli
2.765,77  Dirigenti
2.212,55  Quadri
1.880,77  Livello I
1.770,11  Livello II
1.659,01  Livello III
1.548,88  Livello IV
1.438,22  Livello V
1.327,54  Livello VI

 

L’accesso al SIISL per gli istituti di patronato

Dal 1° febbraio 2025, l’ammissione avviene al fine di supportare i cittadini nello svolgimento degli adempimenti a carico dei soggetti iscritti (INPS, messaggio 14 febbraio 2025, n. 575).

Dal 1° febbraio 2025 i patronati possono accedere alla piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), anche per le posizioni relative ai percettori di NASpI e DIS-COLL. In particolare, i patronati possono assistere i beneficiari nella compilazione del curriculum vitae, del Patto di attivazione digitale (PAD) e nell’eventuale raccolta dei dati necessari per il Patto di servizio personalizzato (PSP).

Il SIISL mette a disposizione una guida per ciascuna delle procedure, facilitando così l’accesso e l’uso dei servizi da parte degli utenti. L’operatore dell’istituto di patronato può accedere alla piattaforma SIISL con le modalità già in uso.

All’interno della lista dei cittadini patrocinati, oltre ai beneficiari delle prestazioni Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e dell’Assegno di inclusione (ADI), sono, pertanto, visibili anche quelli che hanno presentato domanda di NASpI o DIS-COLL tramite l’istituto di patronato medesimo, e il cui stato di lavorazione risulti essere “In liquidazione”.

L’operatore dell’Istituto di patronato può, quindi, scegliere all’interno della lista, tramite ricerca puntuale per codice fiscale, un determinato beneficiario di NASpI o di DIS-COLL e procedere con le attività previste.

Il messaggio in commento riporta in allegato il manuale utente.

 

CIRL Formazione Professionale Lazio: firmato il rinnovo del contratto

Le Parti si sono impegnate a rinnovare la contrattazione regionale entro 6 mesi dalla firma del nuovo CCNL

Il 14 febbraio 2025, dopo circa cinque mesi di trattiva e confronti serrati con la controparte, è stata definitivamente sottoscritta l’ipotesi di contratto regionale relativa al CCNL Formazione Professionale 2024/2027. In materia di aggiornamento professionale il piano impegnerà il personale per un monte di 120 ore per i dipendenti dell’Area Funzionale 3, erogazione V livello e di 80 ore per il restante personale. 
Per quanto riguarda le indennità previste dal CCNL vigente (art. 25, lett. F, punti A, B e C ed in riferimento all’art. 36, lett. B, punto 4) le Parti Sociali hanno convenuto una maggiorazione nella misura aggiuntiva del 18% della retribuzione oraria. Ad avvio anno formativo, in sede di contrattazione di ente, si stabilisce il numero di settimane di riferimento per l’anno formativo in corso. La flessibilità oraria settimanale, riferita all’orario convenzionale medio settimanale stabilito in relazione al numero delle settimane del calendario formativo, che non comporti il superamento delle 800 ore annue fino ad un massimo di 26 ore per un limite di 5 settimane nell’anno formativo, è ricompensata con la maggiorazione del 18% delle ore svolte eccedenti la media, attingendo al fondo incentivi o, in alternativa, con l’accantonamento in banca delle ore di un’ora ogni 4 ore di flessibilità prestata, da definirsi in sede di contrattazione di Ente.  
In materia di diritto allo studio, in sede di contrattazione di Ente, al fine di garantire il diritto allo studio, possono essere concessi ulteriori permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 50 ore per il conseguimento, qualora non in possesso, di lauree e/o abilitazioni all’insegnamento.
Per i congedi formativi, ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’art. 10 della L. 300/70, i dipendenti potranno richiedere, secondo quanto disposto dalla L. n. 53/2000, congedi per la formazione fino a un massimo di 11 mesi, anche frazionati, per il completamento della scuola dell’obbligo, il conseguimento di titoli di studio di secondo grado, di un diploma universitario o di laurea.
In conclusione le Parti si sono impegnate a rinnovare la contrattazione regionale entro 6 mesi dalla firma del nuovo CCNL.

CCNL Pulizia Artigianato: iniziate le trattative per il rinnovo contrattuale

Tra le proposte contenute dalla piattaforma vi sono aumenti retributivi e aspetti normativi

La Fisascat-Cisl, insieme alla Filcams-Cgil e a Uil-Trasporti, ha reso noto, mediante comunicato stampa del 6 febbraio 2025, che sono state avviate le trattative per il rinnovo contrattuale del CCNL Pulizie Artigianato. Nel corso del primo incontro in plenaria, le OO.SS. hanno presentato alle associazioni datoriali di settore la piattaforma rivendicativa unitaria. Le richieste dei Sindacati riguardano l’aumento salariale, in linea con l’indice inflattivo. Da aggiornare anche la parte normativa, in particolare l’articolato sul cambio appalto e il contrasto al dumping contrattuale esistente, proponendo un riallineamento sul costo orario del lavoro rispetto a quanto previsto dal CCNL. All’interno della piattaforma, tra le altre cose, vi sono proposte in materia di: malattia, part-time, lavoro supplementare, apprendistato, indennità, salario di anzianità.
I prossimi incontri sono calendarizzati per il 12 e 20 marzo e per il 10 aprile. 

CCNL Terziario (Confimprese-Confsal): adeguamento retribuzioni dal 1° gennaio



Gli importi ridefiniti sono da considerarsi definitivi e da utilizzare come base di riferimento per le operazioni di rinnovo contrattuale


Il giorno 31 gennaio 2025 Confimprese Italia e Fesica-Confsal hanno concordato di modificare la modalità per la rivalutazione degli importi delle retribuzioni della Paga Base Nazionale Conglobata, con decorrenza 1° gennaio 2025.





























LIVELLI Retribuzione
Quadri A 2.213,34 
Quadri B 1.842,63 
Livello I 1.732,50 
Livello II 1.604,94 
Livello III 1.479,77 
Livello IV 1.422,40 
Livello V 1.378,15 
Livello VI 1.350,90 

Tali importi sono da considerarsi definitivi e da utilizzare come base di riferimento per le operazioni di rinnovo contrattuale, dandosi atto che per periodi antecedenti dalla data del 1° gennaio 2025 nulla sarà dovuto oltre agli incrementi richiamati. 

L’indennità per i lavoratori dei call center 2025

Emanato il Decreto ministeriale n. 45/2025 per l’attuazione delle misure di sostegno al reddito dei dipendenti del settore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 13 febbraio 2025).

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 45/2025 che prevede l’attuazione delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center è stato emanato: ne da notizia proprio il Ministero sul suo sito istituzionale.

Infatti, l’articolo 1, comma 195 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) prevedeva il rifinanziamento dell’indennità di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese di call center, per un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

I destinatari

Il trattamento spetta ai lavoratori di cui all’articolo 1 e all’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015, ovvero i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti, appartenenti alle aziende del settore dei call center, anche in cessazione, cui è riconosciuta una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 12 mesi.

Campo di applicazione

L’indennità può essere richiesta per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, comprendendo anche la fattispecie di aziende in cessazione di attività. Possono fare ricorso al trattamento anche le imprese che siano state ammesse a una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell’attività. La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di specifici accordi siglati in sede ministeriale.

Sul sito del Ministero sono riportate le indicazioni sulle modalità di presentazione dell’istanza di concessione del trattamento da parte dell’azienda.

 

 

 

CCNL Elettrici: siglato il rinnovo

Previsto un aumento complessivo pari a 312,00 euro sul parametro medio

In data 11 febbraio è stata sottoscritta da Enel S.p.A., G.S.E. S.p.A. Sogin S.p.A., Terna S.p.A. e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil l’ipotesi di rinnovo del CCNL del18 luglio 2022 per i lavoratori addetti al settore elettrico, triennio 2025-2027.
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento complessivo nel triennio di 312,00 euro.
L’aumento medio sui minimi (TEM) prevede 290,00 euro distribuiti in 4 tranches:
– dal 1° aprile 2025 aumento di 90,00 euro;
– dal 1° aprile 2026 aumento di 65,00 euro; 
– dal 1° aprile 2027 aumento di 65,00 euro; 
– dal 1° ottobre 2027 aumento di 70,00 euro
Il montante complessivo è di 6928,00 euro.
Previsti, inoltre, 15,00 euro erogati per 14 mensilità per la produttività.
Definito, infine, un incremento sul welfare contrattuale di 7,00 euro.
A livello normativo, la novità più rilevante è sulla riduzione dell’orario di lavoro in quanto viene prevista la possibilità di usufruire, a decorrere dal 2025, di 3 mezze giornate in più (24, 31 dicembre e 2 novembre).
Ai fini della maturazione delle ferie è ampliata la definizione di neo assunto (da 6 a 3 anni) per usufruire delle ferie aggiuntive (da 20 a 24).